LA TAVOLA CLESIANA

 
 
Editto dell’imperatore. CIL V 5050 = ILS 206 = Bruns, Fontes7, p. 253 = Riccobono, Leges2, p. 417. Edictum Claudii de civitate Anaunorum, comunemente detto Tabula Clesiana.
 
M. Iunio Silano Q. Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus),
idibus Martis, Bais in praetorio, edictum
Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id
quod infra scriptum est.
Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pont(ifex)
maxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) p(a-
                                           triae), co(n)s(ul) designatus IIII, dicit:
Cum ex veteribus controversis pe[nd]entibus aliquandiu etiam
temporibus Ti. Caesaris patrui mei, ad quas ordinandas
Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo
inter Comenses essent, quantum memoria refero, et
Bergaleos, isque primum apsentia pertinaci patrui mei,
deinde etiam Gai principatu, quod ab eo non exigebatur
referre, non stulte quidem, neglexserit; et posteac
detulerit Camurius Statutus ad me, agros plerosque
et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi
Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui
cum, adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia
regione quique in vicinia errant, summa cura inqui-
sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi demons-
trata commentario facto ab ipso sunt, statuat pronun-
tietque ipsi permitto.
Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sinduno-
rum pertinent, quorum partem delator adtributam Triden-
tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur,
tametsi animadverto non nimium firmam id genus homi-
num habere civitatis Romanae originem, tamen cum longa
usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permix-
tum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splendi[di] municipi
iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existima-
verunt, permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod
pler[i]que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio
meo dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse,
nonnulli [a
]llecti in decurias Romae res iudicare.
Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tanquam
cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum
Tridentinis alisve, rat[a
] esse iubea[m], nominaque ea,
quae habuerunt antea tanquam cives Romani, ita habere is permit-
                                                                                                    tam.
 
«Sotto il consolato di M. Giunio Silano e di Q. Sulpicio Camerino (46 d.C.), il 15 marzo, a Baia nella villa imperiale, fu esposto il sotto riferito editto di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Ti. Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, nell’anno VI della tribunizia potestà, all’undicesima salutazione imperatoria, padre della patria, console designato per la quarta volta, dice: circa le vecchie controversie a lungo pendenti già ai tempi di Ti. Cesare, mio zio, che aveva mandato per regolarle, quelle soltanto che v’erano, per quanto me ne ricordo, fra i Comensi e i Bergalei, Pinario Apollinare, poiché costui, dapprima per l’ostinata lontananza da Roma di mio zio, e poi anche sotto l’impero di Caligola, dato che questi non gliene chiedeva conto, trascurò di riferire, non senza accortezza del resto, e poiché in seguito Camurio Statuto mi denunziò che la maggior parte del territorio coltivabile e dell’incolto sono di mio diritto: io ho mandato a compiere un sopralluogo Giulio Planta, mio amico e compagno, il quale, coadiuvato dai miei procuratori di altra regione e delle vicinanze ha compiuto una diligente inchiesta e cognizione; pertanto le altre questioni, come mi sono state esposte nella relazione da lui stesso fatta, do incarico a lui di definirle e dirimerle. Per quanto si riferisce alla condizione degli Anauni, dei Tulliassi e dei Sinduni, una parte dei quali viene riferito che colui che fece la denunzia provò che era attribuita ai Tridentini, e parte non era nemmeno attribuita, sebbene io veda che quella stirpe di uomini non ha una troppo salda radice della sua cittadinanza romana, tuttavia, poiché si dice ch’essa per lungo uso ne sia stata in possesso, e poiché essa è così mescolata con i Tridentini, da non poter essere staccata da loro senza grave danno di quello splendido municipio, permetto ch’essi permangano per mio beneficio in quella condizione giuridica nella quale hanno creduto di essere, e tanto più volentieri, in quanto si dice che molti di quella stirpe militano persino nella mia guardia pretoria, certuni anche come graduati, e alcuni poi, assunti nelle decurie, ricoprono l’ufficio di giurati in Roma. Questo beneficio io lo concedo loro in modo che tutti gli atti che furono da loro compiuti come se fossero cittadini romani, o tra di loro, o con i Tridentini, o con altri, io ordino che siano ratificati, e permetto che conservino, così come sono, quei nomi che ebbero prima come se fossero cittadini romani».
 
La tavola di bronzo, trovata a Cles in Val di Non nel 1869, ebbe nello stesso anno l’onore di un esauriente commento del Mommsen, («Hermes», IV, 1869, pp. 99-131 = Ges. Schr. IV, pp. 291-322), e venne poi studiata e pubblicata varie volte come documento del più alto interesse storico. Il contenuto è abbastanza chiaro, anche se il testo è poco corretto (stranamente, perché i caratteri sono bellissimi, e la copia non venne certo fatta dai montanari dell’Anaunia, ma a Roma o in Campania) e lo stile è nella prima parte alquanto contorto, riflesso senza dubbio delle velleità letterarie di Claudio, il cui spirito si rivela del resto in tutto il documento (aperta critica alla pigrizia dei predecessori, rilevazione fatta con humour del poco saldo fondamento della cittadinanza di quel «genus hominum», ragioni umane della sua benevolenza per gli Anauni).
Si tratta di un episodio sulle contestazioni di possesso di territorio fra lo stato e i comuni, o fra lo stato e i privati, o fra i comuni e i privati, che dovevano essere abbastanza frequenti nei territori alpini ai quali non era ancora stata assegnata una condizione giuridica precisa. In genere le valli alpine, e in particolare delle Alpi centrali (le Alpi occidentali ebbero da Augusto la costituzione provinciale) erano adtributae ai municipi o alle colonie più vicine, ma senza parteciparne il diritto: cioè quando le città della Gallia Cisalpina ebbero con la lex Pompeia dell’89 a.C. il diritto latino, i montanari adtributi rimasero peregrini, e quando con Cesare, nel 49, le stesse città ebbero la piena cittadinanza romana, gli attributi non ebbero nulla, entrando tutt’al più col tempo nella condizione della cittadinanza latina. Ma è chiaro che la consuetudine di rapporti con la città alla quale queste popolazioni erano attribuite, deve averle indotte a poco a poco a credersi nella stessa condizione giuridica, e a compiere quegli atti compiuti anche dagli Anauni nella buona fede di essere cittadini, e ratificati da Claudio, il quale approva anche i nomi di foggia romana (cioè con nome e gentilizio) che quelli abusivamente si erano dati. Questo per l’inquadramento generale, seguendo specialmente la teoria mommseniana dell’adtributio (Röm. Staatsr. III, pp. 765-772; da vedere ora U. Laffi, Adtributio e Contributio, Pisa 1966). Quanto al caso particolare, già sotto Tiberio e Caligola erano giunte al fisco imperiale denunce circa usurpazioni del diritto dello stato in territori di sua competenza e Tiberio aveva mandato un commissario (se Claudio, cioè i suoi segretari, ricordano bene, la controversia era fra i Comensi e i Bergalei, che nulla si oppone a ritenere, nonostante le riserve del Mommsen, le popolazioni della Val Bregaglia, ora divisa fra la provincia di Sondrio e il Canton Grigioni). Ma né Tiberio né Caligola si erano poi più interessati della cosa, sicché il commissario, Pinario Apollinare, non fece mai la sua relazione. Un certo Camurius Statutus fece però presenti a Claudio (di passaggio al suo ritorno dalla Britannia nel 44?), come delator (che non ha il significato deteriore dei nostri tempi), le medesime cose, probabilmente a proposito di un’altra zona però, cioè di quella di Trento, e allora Claudio mandò un commissario di alto rango, probabilmente di ordine senatorio, come appartenente alla cohors amicorum e comes dell’imperatore. Questi, valendosi dei procuratori della zona, cioè ai funzionari finanziari, fece la sua inchiesta e ne riferì all’imperatore, il quale gli diede anche l’incarico di «statuere et pronuntiare» in seguito alle risultanze. Per questo l’iscrizione non ci ragguaglia sulla vera e propria essenza della questione territoriale particolare, in quanto agli interessati premeva solo l’aggiunta riguardante la cittadinanza, sulla quale solo l’imperatore del resto poteva pronunciarsi, e non Giulio Planta.
Quanto alle persone nominate, cioè il «delator» Camurius Statutus, e i due commissari imperiali Pinarius Apollinaris e Iulius Planta, sono altrimenti sconosciuti. Un Pompeius Planta fu prefetto d’Egitto sotto Traiano, ma come tale apparteneva all’ordine equestre (PIR III, p. 70 nr. 483). Quanto alle notizie geografiche che si possono ricavare, la più importante è che, essendo indubitabile l’identificazione del territorio degli Anauni con l’attuale Val di Non (i Tulliasses e i Sinduni non sono collocabili con certezza, ma saranno state popolazioni finitime), ed essendo pure indubitabile e confermata da questa stessa esposizione l’appartenenza di Tridentum alla regione X, cioè all’Italia, il confine settentrionale d’Italia in questo tratto rimane fissato con certezza pressoché assoluta, ciò che non avviene per tante altre zone. Quello che Claudio dice verso la fine, di Anauni pretoriani e addirittura graduati (ordinem ducere = condurre un reparto; ordines sono i gradi inferiori) e «allecti in decurias» (le decurie dei giudici o giurati, che erano 5 al tempo di Claudio: quelle dei senatori, dei cavalieri, degli ex-centurioni, dei ducenarii, e l’ultima aggiunta da Caligola; esse formavano l’albo dei giudici, al quale si era ascritti dall’imperatore; condizione l’essere cittadini romani, e, per buona parte del I sec., italici, v. Diz. Epigr. IV, p. 161 sg.), prova ulteriormente che Tridentum faceva parte dell’Italia, e il grado della confusione di cittadinanza col municipio di queste popolazioni attribuite, che in pratica si ritenevano Tridentinae.
 

 0° a150° anniversario del ritrovamento della Tavola Clesiana

In occasione dei 150 anni dal ritrovamento della Tavola Clesiana il Comune di Cles ha creato una serata-evento su questo importantissimo documento storico, ricordandolo anche con tre cartoline dedicate.

 

Una delle tre cartoline volute dal’Amministrazione, ed in particolare modo dall’Assessore alla Cultura avv. Vito Apuzzo, ritrae l’attuale CCR di fronte alla scuola ed al sito Archeologico di Cles, con la Tavola Clesiana: lì proprio dove è stata ritrovata. I ragazzi hanno quindi rappresentato un collegamento, un ponte, tra presente e futuro, o meglio una strada da continuare a percorrere ma che ha radici lontane.



 

 
Editto dell’imperatore. CIL V 5050 = ILS 206 = Bruns, Fontes7, p. 253 = Riccobono, Leges2, p. 417. Edictum Claudii de civitate Anaunorum, comunemente detto Tabula Clesiana.
 
M. Iunio Silano Q. Sulpicio Camerino co(n)s(ulibus),
idibus Martis, Bais in praetorio, edictum
Ti. Claudi Caesaris Augusti Germanici propositum fuit id
quod infra scriptum est.
Ti. Claudius Caesar Augustus Germanicus, pont(ifex)
maxim(us), trib(unicia) potest(ate) VI, imp(erator) XI, p(ater) p(a-
                                           triae), co(n)s(ul) designatus IIII, dicit:
Cum ex veteribus controversis pe[nd]entibus aliquandiu etiam
temporibus Ti. Caesaris patrui mei, ad quas ordinandas
Pinarium Apollinarem miserat, quae tantum modo
inter Comenses essent, quantum memoria refero, et
Bergaleos, isque primum apsentia pertinaci patrui mei,
deinde etiam Gai principatu, quod ab eo non exigebatur
referre, non stulte quidem, neglexserit; et posteac
detulerit Camurius Statutus ad me, agros plerosque
et saltus mei iuris esse: in rem praesentem misi
Plantam Iulium amicum et comitem meum, qui
cum, adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia
regione quique in vicinia errant, summa cura inqui-
sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi demons-
trata commentario facto ab ipso sunt, statuat pronun-
tietque ipsi permitto.
Quod ad condicionem Anaunorum et Tulliassium et Sinduno-
rum pertinent, quorum partem delator adtributam Triden-
tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur,
tametsi animadverto non nimium firmam id genus homi-
num habere civitatis Romanae originem, tamen cum longa
usurpatione in possessionem eius fuisse dicatur et ita permix-
tum cum Tridentinis, ut diduci ab is sine gravi splendi[di] municipi
iniuria non possit, patior eos in eo iure, in quo esse se existima-
verunt, permanere beneficio meo, eo quidem libentius, quod
pler[i]que ex eo genere hominum etiam militare in praetorio
meo dicuntur, quidam vero ordines quoque duxisse,
nonnulli [a
]llecti in decurias Romae res iudicare.
Quod beneficium is ita tribuo, ut quaecumque tanquam
cives Romani gesserunt egeruntque aut inter se aut cum
Tridentinis alisve, rat[a
] esse iubea[m], nominaque ea,
quae habuerunt antea tanquam cives Romani, ita habere is permit-
                                                                                                    tam.
 
«Sotto il consolato di M. Giunio Silano e di Q. Sulpicio Camerino (46 d.C.), il 15 marzo, a Baia nella villa imperiale, fu esposto il sotto riferito editto di Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico. Ti. Claudio Cesare Augusto Germanico, pontefice massimo, nell’anno VI della tribunizia potestà, all’undicesima salutazione imperatoria, padre della patria, console designato per la quarta volta, dice: circa le vecchie controversie a lungo pendenti già ai tempi di Ti. Cesare, mio zio, che aveva mandato per regolarle, quelle soltanto che v’erano, per quanto me ne ricordo, fra i Comensi e i Bergalei, Pinario Apollinare, poiché costui, dapprima per l’ostinata lontananza da Roma di mio zio, e poi anche sotto l’impero di Caligola, dato che questi non gliene chiedeva conto, trascurò di riferire, non senza accortezza del resto, e poiché in seguito Camurio Statuto mi denunziò che la maggior parte del territorio coltivabile e dell’incolto sono di mio diritto: io ho mandato a compiere un sopralluogo Giulio Planta, mio amico e compagno, il quale, coadiuvato dai miei procuratori di altra regione e delle vicinanze ha compiuto una diligente inchiesta e cognizione; pertanto le altre questioni, come mi sono state esposte nella relazione da lui stesso fatta, do incarico a lui di definirle e dirimerle. Per quanto si riferisce alla condizione degli Anauni, dei Tulliassi e dei Sinduni, una parte dei quali viene riferito che colui che fece la denunzia provò che era attribuita ai Tridentini, e parte non era nemmeno attribuita, sebbene io veda che quella stirpe di uomini non ha una troppo salda radice della sua cittadinanza romana, tuttavia, poiché si dice ch’essa per lungo uso ne sia stata in possesso, e poiché essa è così mescolata con i Tridentini, da non poter essere staccata da loro senza grave danno di quello splendido municipio, permetto ch’essi permangano per mio beneficio in quella condizione giuridica nella quale hanno creduto di essere, e tanto più volentieri, in quanto si dice che molti di quella stirpe militano persino nella mia guardia pretoria, certuni anche come graduati, e alcuni poi, assunti nelle decurie, ricoprono l’ufficio di giurati in Roma. Questo beneficio io lo concedo loro in modo che tutti gli atti che furono da loro compiuti come se fossero cittadini romani, o tra di loro, o con i Tridentini, o con altri, io ordino che siano ratificati, e permetto che conservino, così come sono, quei nomi che ebbero prima come se fossero cittadini romani».
 
La tavola di bronzo, trovata a Cles in Val di Non nel 1869, ebbe nello stesso anno l’onore di un esauriente commento del Mommsen, («Hermes», IV, 1869, pp. 99-131 = Ges. Schr. IV, pp. 291-322), e venne poi studiata e pubblicata varie volte come documento del più alto interesse storico. Il contenuto è abbastanza chiaro, anche se il testo è poco corretto (stranamente, perché i caratteri sono bellissimi, e la copia non venne certo fatta dai montanari dell’Anaunia, ma a Roma o in Campania) e lo stile è nella prima parte alquanto contorto, riflesso senza dubbio delle velleità letterarie di Claudio, il cui spirito si rivela del resto in tutto il documento (aperta critica alla pigrizia dei predecessori, rilevazione fatta con humour del poco saldo fondamento della cittadinanza di quel «genus hominum», ragioni umane della sua benevolenza per gli Anauni).
Si tratta di un episodio sulle contestazioni di possesso di territorio fra lo stato e i comuni, o fra lo stato e i privati, o fra i comuni e i privati, che dovevano essere abbastanza frequenti nei territori alpini ai quali non era ancora stata assegnata una condizione giuridica precisa. In genere le valli alpine, e in particolare delle Alpi centrali (le Alpi occidentali ebbero da Augusto la costituzione provinciale) erano adtributae ai municipi o alle colonie più vicine, ma senza parteciparne il diritto: cioè quando le città della Gallia Cisalpina ebbero con la lex Pompeia dell’89 a.C. il diritto latino, i montanari adtributi rimasero peregrini, e quando con Cesare, nel 49, le stesse città ebbero la piena cittadinanza romana, gli attributi non ebbero nulla, entrando tutt’al più col tempo nella condizione della cittadinanza latina. Ma è chiaro che la consuetudine di rapporti con la città alla quale queste popolazioni erano attribuite, deve averle indotte a poco a poco a credersi nella stessa condizione giuridica, e a compiere quegli atti compiuti anche dagli Anauni nella buona fede di essere cittadini, e ratificati da Claudio, il quale approva anche i nomi di foggia romana (cioè con nome e gentilizio) che quelli abusivamente si erano dati. Questo per l’inquadramento generale, seguendo specialmente la teoria mommseniana dell’adtributio (Röm. Staatsr. III, pp. 765-772; da vedere ora U. Laffi, Adtributio e Contributio, Pisa 1966). Quanto al caso particolare, già sotto Tiberio e Caligola erano giunte al fisco imperiale denunce circa usurpazioni del diritto dello stato in territori di sua competenza e Tiberio aveva mandato un commissario (se Claudio, cioè i suoi segretari, ricordano bene, la controversia era fra i Comensi e i Bergalei, che nulla si oppone a ritenere, nonostante le riserve del Mommsen, le popolazioni della Val Bregaglia, ora divisa fra la provincia di Sondrio e il Canton Grigioni). Ma né Tiberio né Caligola si erano poi più interessati della cosa, sicché il commissario, Pinario Apollinare, non fece mai la sua relazione. Un certo Camurius Statutus fece però presenti a Claudio (di passaggio al suo ritorno dalla Britannia nel 44?), come delator (che non ha il significato deteriore dei nostri tempi), le medesime cose, probabilmente a proposito di un’altra zona però, cioè di quella di Trento, e allora Claudio mandò un commissario di alto rango, probabilmente di ordine senatorio, come appartenente alla cohors amicorum e comes dell’imperatore. Questi, valendosi dei procuratori della zona, cioè ai funzionari finanziari, fece la sua inchiesta e ne riferì all’imperatore, il quale gli diede anche l’incarico di «statuere et pronuntiare» in seguito alle risultanze. Per questo l’iscrizione non ci ragguaglia sulla vera e propria essenza della questione territoriale particolare, in quanto agli interessati premeva solo l’aggiunta riguardante la cittadinanza, sulla quale solo l’imperatore del resto poteva pronunciarsi, e non Giulio Planta.
Quanto alle persone nominate, cioè il «delator» Camurius Statutus, e i due commissari imperiali Pinarius Apollinaris e Iulius Planta, sono altrimenti sconosciuti. Un Pompeius Planta fu prefetto d’Egitto sotto Traiano, ma come tale apparteneva all’ordine equestre (PIR III, p. 70 nr. 483). Quanto alle notizie geografiche che si possono ricavare, la più importante è che, essendo indubitabile l’identificazione del territorio degli Anauni con l’attuale Val di Non (i Tulliasses e i Sinduni non sono collocabili con certezza, ma saranno state popolazioni finitime), ed essendo pure indubitabile e confermata da questa stessa esposizione l’appartenenza di Tridentum alla regione X, cioè all’Italia, il confine settentrionale d’Italia in questo tratto rimane fissato con certezza pressoché assoluta, ciò che non avviene per tante altre zone. Quello che Claudio dice verso la fine, di Anauni pretoriani e addirittura graduati (ordinem ducere = condurre un reparto; ordines sono i gradi inferiori) e «allecti in decurias» (le decurie dei giudici o giurati, che erano 5 al tempo di Claudio: quelle dei senatori, dei cavalieri, degli ex-centurioni, dei ducenarii, e l’ultima aggiunta da Caligola; esse formavano l’albo dei giudici, al quale si era ascritti dall’imperatore; condizione l’essere cittadini romani, e, per buona parte del I sec., italici, v. Diz. Epigr. IV, p. 161 sg.), prova ulteriormente che Tridentum faceva parte dell’Italia, e il grado della confusione di cittadinanza col municipio di queste popolazioni attribuite, che in pratica si ritenevano Tridentinae.